Se un vicino
installa una telecamera a circuito chiuso
per "vigilare" sulle aree "pubbliche"
intorno alla sua proprietà, lo può fare e le
immagini registrate potranno essere
utilizzate in procedimenti contro eventuali
danni vandalici (foto archivio). Ma
attenzione: non potrà essere violata la
"sfera di privata dimora di un singolo
soggetto", l'area sottoposta a
videosorveglianza dovrà poter essere
utilizzata da un numero "indifferenziato di
persone", come possono essere le aree comuni
di un condomino, i cortili delle abitazioni,
gli accessi di un garage. Esclusi anche
ambiti particolari, come i bagni pubblici.
E' la Cassazione che ricorda gli ambiti
dell'utilizzo dei sempre più frequenti mezzi
di difesa tecnologici, composto da un
"occhio video" sempre vigile. Ma gli
"ermellini" della quinta sezione penale
hanno anche ribadito nella sentenza 22602
del 14 maggio 2008 quei divieti di
intrusione nella vita privata di un singolo
cittadino. Il pronunciamento dalla Corte di
Cassazione prende spunto da un caso
esaminato dal tribunale del riesame di
Reggio Calabria in un vicenda che ha visto
un uomo accusato di essere una staffetta di
un clan calabrese. Alla base delle accuse
anche le riprese di una telecamera nel
cortile della casa dell'uomo, immagini che
al pari di quelle della porta di casa, della
cassetta delle posta o dell'ingresso del
garage, possono essere utilizzate in quanto
legittime.
In pratica, spiega la Cassazione, sono
"probatoriamente utilizzabili le
videoregistrazioni effettuate dalla parte
offesa di reiterati atti vandalici e di
danneggiamento ai danni della porta del
proprio appartamento, della porta
dell'attiguo garage e della cassetta postale
antistante l'ingresso dell' appartamento,
dal momento che l'area interessata dalle
videoregistrazioni, operate con telecamera
sita all'interno dell'appartamento, ricade -
è scritto nella sentenza - nella fruizione
di un numero indifferenziato di persone e
non attiene alla sfera di privata dimora di
un singolo soggetto". Altro specifico
riferimento viene fatto a riprese effettuate
dalla pubblica via verso l'ingresso di un
privato edificio..." e pertanto vanno
"considerate legittime" e "utilizzabili le
videoregistrazioni dell'ingresso e del
piazzale di accesso a un edificio sede
dell'attività di una società commerciale"
eseguita dalla "pubblica strada, mediante
apparecchio collocato all'esterno
dell'edificio stesso, non configurando esse
un'indebita intrusione né nell'altrui
privata dimora, né nell'altrui domicilio". |